L'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione alla contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; il Presidente è designato dall’Amministrazione.
La Direttiva del 04/03/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità contiene le Linee Guida sulle modalità di funzionamento, composizione, nomina e compiti affidati al CUG.
I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
I COMPITI DEL CUG SONO I SEGUENTI: