| Solo testo | Alta visibilità | Grafica |
| Sportello unico |

immagine di lavori in corso

Contrattazione decentrata integrativa
Annualità economica
Anno 2008

 

Ai sensi del CCNL 2002-2005, si procede alla costituzione del “fondo relativo alle risorse umane e per la produttività”  per l’anno 2008, nel seguente modo:

IL FONDO è costituito da una parte FISSA e da una parte VARIABILE


PARTE FISSA
:

  1. Art. 15, c. 1 lett. a), b), c), f), g), h), i), j), l), e c.5 del CCNL 1.4.1999;
  2. Art. 4, c. 1 e 2 del CCNL 5.10.2001;
  3. Art. 32 del CCNL 22.1.2004;
  4. Art. 4, comma 1 del CCNL 9 maggio 2006;
  5. Dich. Cong. n. 14 del CCNL 2002-2005;
  6. Dich. Cong. n. 4 del CCNL per il biennio economico 2004 - 2005.
  7. Art. 8, comma 2 del CCNL per il biennio economico 2006 – 2007.

PARTE VARIABILE:

  1. Art. 15, c.1 lett. d), e), k), m), n); c.2, c.4, c.5 del CCNL 1.4.1999;
  2. Art. 4, c.3 e 4 CCNL 5.10.2001;
  3. Art. 54 CCNL del 14.9.2000;
  4. Art. 32, c.6 del  CCNL 22.1.2004;
  5. Art. 8, comma 3 del CCNL per il biennio economico 2006-2007.

In ottemperanza al novellato testo dell’art. 5, comma 1, ultima parte del CCNL 1.4.1999, così come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22.1.2004, le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. La Determ. del fondo deve essere costituito annualmente, con Determ. del Direttore, vistata dal Revisore dei Conti.
Il fondo potrà essere modificato in qualsiasi momento nel corso dell’anno di riferimento con Determ. motivata. Le OO.SS. e le R.S.U. potranno controllare voce per voce che il fondo annuale, sia per quanto concerne le risorse stabili che per quanto concerne quelle variabili, sia stato correttamente costituito.

Costituzione della parte fissa del fondo produttività
ai sensi dell’art. 15 CCNL 1.4.1999
a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
Questa voce fa parte delle risorse decentrate stabili che hanno il carattere della continuità nel tempo. Si stabilisce, quindi, che le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell’anno 2003 sono le seguenti:
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333:
Art. 5 – fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi.
- CCNL del Comparto del personale degli Enti Pubblici non Economici quadriennio normativo 1994-1997 e  code contrattuali
a)+ b) = € 45.306,28
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;  
c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL. del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL; €. ---------
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993; €. ---------
g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996; € 12.270,82
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995; €. ---------
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle sole Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore esistenti; €. ---------
j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo; € 2.103,91
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. €. ---------
Art. 15, c.5 CCNL 1.4.1999 per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche €. 2.582,00
Art. 4, c.1 e 2 del CCNL del 5.10.2001: 1,1% del monte salari 1999 €. 5.538,36
Art. 32 del  CCNL 22 gennaio 2004: 1,12% su monte salari 2001 €. 7.289,42
Art. 4, comma 1 del CCNL 9 maggio 2006: 0,5% del monte salari 2003 €. 3.571,61
Dich. Cong. n. 14 del CCNL 2002-2005 e Dich. Cong. n. 4 del CCNL per il biennio economico 2004 - 2005.

Le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli Enti.

Tale previsione si traduce in pratica in una corrispondente riDeterm. dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.

Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni  già effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 viene calcolata tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile. A tal proposito si veda anche nota prot. n. 10089/08 dell’Aran che chiarisce, a questo Ente, le relative modalità applicative.
€. 2.590,75
Art. 8, comma 2 del CCNL 11 aprile 2008: 0,6 del monte salari 2005 4.292,48
Quota area delle posizioni organizzative 21.679,80
TOTALE 107.225,43

Costituzione della parte variabile del fondo produttività
ai sensi dell’art. 15 CCNL 1.4.1999
Art. 15, comma 1°, lett. d) la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, con particolare riferimento prestazioni, verso terzi, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali.
In particolare la lettera d) riguarda la quota delle risorse che possono essere destinate al salario accessorio, in relazione  a corsi di formazione, quale Agenzia Formativa, accreditata presso la Regione Piemonte, per il personale socio-assistenziale.  L’Ente prende atto che la quota delle risorse che possono essere destinate al salario accessorio, in base agli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 43 L. 449/1997 riguardano solo le attività effettivamente realizzate verso l’esterno; infatti ai sensi del comma 5 del predetto art. 43, nel caso si riuscisse ad attivare le forme predette, il 50% della quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, aventi natura non obbligatoria, non inferiore comunque al 2%, nell’ambito della stessa unità previsionale di base del bilancio, sarà destinata ad incrementare le risorse relative all’incentivazione del personale.
I corsi oggetto di tale previsione saranno quelli rivolti all’esterno, previa verifica di effettivi risparmi di spesa.
€.
Lett. e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;
Con riferimento a tale disposizione contrattuale ai sensi dell’art. 73 del convertito D.L. 25.06.2008, n. 112 si precisa che la quota del 20% dei risparmi derivanti dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale da destinare al miglioramento della produttività individuale e collettiva è stato eliminato a decorrere dal 25 giugno 2008.
€. 2.830,24
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 €. ---------
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14. €. 2.380,55
Le risorse economiche, a decorrere dal 1° aprile 1999, sono integrate da una quota pari all’1.2% su base annua del monte  salari dell’anno 1997

La quota massima determinabile può arrivare fino all’1,2% del monte salari del 1997, così come previsto dall’art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999,  che potrà essere resa disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione  delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli Enti, disponibilità create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
A tale proposito è stata acquisita apposita certificazione del Nucleo di Valutazione
€. 4.695,52
Art. 8, comma 3 del CCNL dell’11.4.2008 (sulla base del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, si propone l’aggiunta dello 0,6% monte salari 2005).
A questo proposito è stata acquisita la certificazione prodotta dal Responsabile dell’Area Finanziaria che attesta che il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti è inferiore al 15%, così come chiarito dall’ARAN, con nota prot. n. 10089/2008.
€. 4.292,48
TOTALE PARTE VARIABILE  19.820,63
TOTALE GENERALE: €. 107.225,43+ €.19.820,63 = €.127.046,06  

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività anno 2008
La parte fissa del fondo finanzia le seguenti competenze:  
a) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del nuovo ordinamento professionale; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 98/2001, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio; €. 40. 512,27
Art. 33 del vigente CCNL: istituzione dell’indennità di comparto €. 14.685,27
b) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del nuovo ordinamento professionale, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della Determ. del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15 del CCNL 98/2001 gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del nuovo ordinamento professionale e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. €. 21.679,80
La parte variabile del fondo finanzia le seguenti competenze:
a) il pagamento delle indennità maneggio valori, attribuito all’Economo Consortile €. 355,00
b) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C; dal 1° gennaio 2007 viene corrisposta alle O.S.S. un’indennità di disagio pari ad €. 50,00 mensili, per 12 mensilità. €. 1.800,00
c) compensare in misura non superiore a €. 2.500,00 annui lordi: l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale applicazione dell’art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 e le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti.

Le indennità di cui alla presente lettera sino ad ora sono state  erogate ai seguenti dipendenti: Assistenti Sociali Responsabili di Settore o Progetto/struttura  per un importo pro-capite di €. 1.250,00; dipendenti nominate Responsabili di Procedimento e personale socio-assistenziale appartenente alla Cat. D per un importo pro-capite di €. 1.050,00.
€25.506,25
d) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k). €.-----------
TOTALE €. 104.538,59
   
Produttività  
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del nuovo ordinamento professionale; €. 22.507,47
   

Si precisa che, con riferimento al personale con contratto di formazione e lavoro, è prevista una quota fissa di incentivo pari a €. 1291,14, messa a disposizione dall’Ente, attraverso le disponibilità di bilancio.

I criteri di distribuzione della produttività sono quelli allegati al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale, sotto la voce “Manuale per la valutazione dei contributi personali”.

Inoltre così come prescritto dall’art. 71, comma 5, della Legge 133/2008, il quale testualmente recita: “Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa…”, si propone la seguente modalità applicativa, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito con la Legge sopra richiamata:

  1. da 1 giorno a 10 giorni di malattia penalizzazione rispetto alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa pari all’1%;
  2. da 11 giorni a 30 giorni di malattia penalizzazione rispetto alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa pari al 2%;
  3. da 31 giorni a 60 giorni di malattia penalizzazione rispetto alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa pari al 3%;
  4. da 61 giorni a 90 giorni di malattia penalizzazione rispetto alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa pari al 4%;
da 91 giorni in poi di malattia penalizzazione rispetto alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa pari al 5%.

 

 

Sportello unico
socio-sanitario


Presentazione

Comuni


Comuni aderenti al Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino:

Cameri
Cerano
Galliate
Romentino
Sozzago
Trecate