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Contrattazione decentrata integrativa
Annualità economica
Anno 2009

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 18

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

OGGETTO:

Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo decentrato Integrativo di lavoro per l'annualità economica 2009.
L'anno duemiladieci, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 21.00, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

TACCHINO Enrica - Presidente
BAZZONI Carlo Silvio - Consigliere
PENNINI Ismaele - Consigliere
PRIORI Rosa - Consigliere
OCCHETTA Mauro - Consigliere

E' assente la Sig.ra Fusi Cristina

Assiste in qualità di Segretario la Dott.ssa Carmen Cirigliano.

II Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Premesso che, il giorno 09/04/2010, si è definita la preintesa relativa alle clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - annualità economica 2009, per i dipendenti dell'Ente, tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi del Decreto del Presidente del 31.03.2009, in applicazione all'ari 10 del CCNL 1998/2001 e dell'art. 4 del CCNL del 22.1.2004;

Rilevato che tali clausole sono conformi alle disposizioni dell'art. 4 del CCNL 1998/2001 ed alle altre norme di riferimento e che con tale accordo si perseguono, nell'interesse dell'amministrazione, le finalità del buon andamento, ispirato ai principi di efficienza, efficacia, economicità, produttività e qualità delle prestazioni, erogate dall'Ente, per mezzo dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che siano state rispettate le compatibilita finanziarie ed i vincoli di bilancio;
Esaminato il testo allegato, contenente le clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, per l'annualità economica 2009;

Visti i CCNL 1994/1997, 1998/2001, 2002/2005 e 2006/2009;

Richiamata la deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione n. 4 del 20.01.2009, con la quale si è stabilito di dare mandato al Direttore, ai fini della costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2009, di attenersi alle seguenti linee di indirizzo, in relazione alla determinazione delle risorse variabili:
- Integrazione del fondo con le risorse necessarie a garantire l'attuazione del nuovo sistema organizzativo senza alcuna penalizzazione nei confronti dei dipendenti;

Vista la determinazione dirigenziale n. 489/09 con la quale si è provveduto a determinare il fondo per l'anno 2009;

Preso atto che l'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, comma 3, attribuisce all'Organo di Governo dell'Ente e pertanto, nel caso del Consorzio, al Consiglio di Amministrazione, il compito di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione delle clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, al fine di renderle vincolanti tra le parti, nell'ambito dei vincoli finanziari posti dai CCNL vigenti;

Preso atto altresì, che le stesse parti sono abilitate a rendere interpretazione autentica delle clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, in conformità ai canoni ermeneutici degli articoli 1362/1371 del codice civile;

Viste le certificazioni rilasciate dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 37, comma 3 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 15, comma 1 lettere b) e e) e comma 2 del CCNL 1.4.1999;

Rilevato che per l'efficacia del presente atto si dovrà ottenere il necessario parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 4 del CCNL 2002/2005 e la certificazione prevista dall'ari. 67, comma 8 della Legge 133/2008;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed, altresì, contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull 'Ordinamento degli enti Locali";

Con voti palesi ed unanimi

DELIBERA

1) di autorizzare, il Presidente della delegazione di parte pubblica, dott.ssa Antonella Baccalaro, Direttore del Consorzio, alla sottoscrizione delle allegate clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per l'annualità economica 2009, definito ai sensi dell'ari. 4 del CCNL 1998/2001, tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze sindacali, riconosciute in base all'art. 10 del CCNL 1998/2001 ed in conformità delle norme del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'ari. 4 del CCNL 2002/2005 e dell'art. 67, comma 8 della Legge 133/2008;

2) di dare atto che gli allegati articoli del contratto decentrato integrativo, costituiscono clausole di diritto privato da interpretarsi ai sensi degli articoli 1362/1371 del codice civile;

3)di dare atto che il Direttore ed i competenti Responsabili di Servizio prowederanno, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali"

 

 

 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
ANNUALITÀ' ECONOMICA
ANNO 2009

(PREINTESA)

 

 

 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - Annualità economica
ANNO 2009

 

Ai sensi del CCNL 2006-2009, si procede alla costituzione del "fondo relativo alle risorse umane e per la produttività" per l'anno 2009, nel seguente modo:

1) IL FONDO è costituito da una parte FISSA e da una parte VARIABILE

PARTE FISSA:

Art. 15, e. 1 lett. a), b), e), f ), g), h), i), j), I), e c.5 del CCNL 1.4.1999;

Art. 4, e. 1 e 2 del CCNL 5.10.2001;

Art. 32 del CCNL 22.1.2004;

Art. 4, comma 1 del CCNL 9 maggio 2006;

Dich. Cong. N. 14 del CCNL 2002-2005;

Dich. Cong. N. 4 del CCNL per il biennio economico 2004 - 2005;

Dich. Cong. N. 1 del CCNL per il biennio economico 2008-2009;

Art. 8 del CCNL per il biennio economico 2006-2007.

L'importo viene determinato in sede di prima applicazione e poi storicizzato.

 

PARTE VARIABILE:

Art. 15, c.l lett. D), e), k), m), n); c.2, c.4, c.5 del CCNL 1.4.1999;

Art. 4, c.3 e 4 CCNL 5.10.2001;

Art. 54 CCNL del 14.9.2000;

Art. 32, c.6 del CCNL 22.1.2004;

Art. 4, c.2 del CCNL per il biennio economico 2008-2009

L'importo viene rideterminato di anno in anno.

 

Costituzione della parte fissa del fondo produttività
ai sensi dell’art. 15 CCNL 1.4.1999
a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

Questa voce fa parte delle risorse decentrate stabili che hanno il carattere della continuità nel tempo. Si stabilisce, quindi, che le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell’anno 2003 sono le seguenti:
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333:
Art. 5 – fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi.
- CCNL del Comparto del personale degli Enti Pubblici non Economici quadriennio normativo 1994-1997 e  code contrattuali
a)+ b) = € 45.306,28
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;  
c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL. del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL; € ---------
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993; € ---------
g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996; € 12.270,82
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995; € ---------
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle sole Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore esistenti; € ---------
j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo; € 2.103,91
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. € ---------
Art. 15, c.5 CCNL 1.4.1999 per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche € 2.582,00

Art. 4, c1 e 2 del CCNL del 5.10.2001: 1,1% del monte salari 1999

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 CCNL 1/4/1999 di un importo pari all'I,IO % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza

Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000

€ 5.538,36
Art. 32 del  CCNL 22 gennaio 2004: 1,12% su monte salari 2001 € 7.289,42

Art. 4, comma 1 del CCNL 9 maggio 2006: 0,5% del monte salari 2003

Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui ali'art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003

€ 3.571,61

Art. 8, comma 2 del CCNL 11.04.2008: 0.6% del monte salari 2005

Gii enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, dei CCNL del 22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte sa/ari del'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%

€ 4.292,48

Dich. Cong. n. 14 del CCNL 2002-2005, Dich. Cong. n. 4 del CCNL per il biennio economico 2004 - 2005 e Dich. Cong. N. 1 del CCNL 2008-2009.

Le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito al presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (Al, Bl, CI, DI) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli Enti. Tale previsione si traduce in pratica in una corrispondente rideterminazione dell'impòrto già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del "fondo per le progressioni economiche orizzontali" di ci all'art. 17 del CCNL dell'I.4.1999. Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 viene calcolata tenendo presente i nuovi e più elevati valori (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile. A tal proposito si veda anche nota prot. 10089/08 dell'Aron che chiarisce, a questo Ente, le relative modalità applicative.

€ 2.928,75
Quota area delle posizioni organizzative, in seguito all'applicazione dell'art. 8 anziché 11 del CCNL del 31.3.1999. Dal 7 novembre 2006 è stata introdotta la figura dirigenziale di Direttore a tempo determinato, pertanto gli emolumenti per le posizioni organizzative rientrano nel fondo. € 21.679,80

Quota alta professionalità; art. 32 comma 7 del CCNL  del 22.01.2004: 0.20% monte salari anno 2001.

Nel 2009, a seguito della riorganizzazione interna, è stata introdotta una figura di alta responsabilità con compiti specifici.
€ 1.301,68
TOTALE € 108.865,11

 

 

Costituzione della parte variabile del fondo produttività
ai sensi dell’art. 15 CCNL 1.4.1999

Lett. d) la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi
soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia dei diritti
fondamentali
- risparmi derivanti dall'attività quale Agenzia Formativa.

In particolare la lettera d) riguarda la quota delle risorse che possono essere destinate al salario accessorio, in relazione a corsi di formazione, quale /Agenzia Formativa, accreditata presso la Regione Piemonte, per il personale socio-assistenziale. L'Ente prende atto che la quota delle risorse che possono essere destinate al salario accessorio, in base agli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/a997 riguardano solo le attività effettivamente realizzate verso l'esterno; infatti ai sensi del comma 5 del predetto art. 43, nel caso si riuscisse ad attivare le forme predette, il 50% della quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, aventi natura non obbligatoria, non inferiore comunque al 2% nell'ambito della stessa unità previsionale di base del bilancio, sarà destinata ad incrementare le risorse relative all'incentivazione del personale.
I corsi oggetto di tale previsione sono quelli rivolti all'esterno, previa verifica di effettivi risparmi di spesa.

€ 9.441,85
Lett. e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni; Con riferimento a tale disposizione contrattuale si precisa che la stessa è stata eliminata dal 25 giugno 2008, (art. 73 del convcrtito D.L. 25/06/208, n. 112)
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 € ---------
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.

€ 2.380,55

Le risorse economiche, a decorrere dal 1° aprile 1999, sono integrate da una quota pari all’1.2% su base annua del monte  salari dell’anno 1997

La quota massima determinabile può arrivare fino all’1,2% del monte salari del 1997, così come previsto dall’art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999,  che potrà essere resa disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione  delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli Enti, disponibilità create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
A tale proposito è stata acquisita apposita certificazione del Nucleo di Valutazione
€ 4.695,52

Art. 4 comma 2 del CCNL del 31.07.2009,1,5% del monte salari 2007.

Presso gli Enti Locali è riconosciuta, a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
a) nel limite dell'1,5% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%

€ 10.197,04

Risparmi fondo anno precedente

Tale quota è determinata dai risparmi derivanti dalla corresponsione di compensi incentivanti (produttività) inferiore all'importo massimo a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di alcuni dipendenti

 € 331,57
TOTALE PARTE VARIABILE € 27.046,53

 

Totale generale: € 108.865,11 + € 27.046,53 = € 135.911,64

 

 

 

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività anno 2009
- costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del nuovo ordinamento professionale; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 98/2001, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio € 37.758,05
+ € 2.620,29 per attivazioni nuove progressioni economiche orizzontali
a valere dal 31 dicembre 2009
- Art. 33 del vigente CCNL: istituzione dell’indennità di comparto € 14.820,40
- costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del nuovo ordinamento professionale, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della Determ. del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15 del CCNL 98/2001 gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del nuovo ordinamento professionale e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. € 36.009,13
- il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12,13, comma 7, e 34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR € 355,00
- compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C; dal 1° gennaio 2007 viene corrisposta alle O.S.S. un’indennità di disagio pari ad €. 50,00 mensili, per 12 mensilità. €. 1.800,00
- compensare in misura non superiore a €. 2.500,00 annui lordi: l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale applicazione dell’art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 e le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti.
g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k). €-----------
TOTALE € 93.362,87

 

 

 

Produttività
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del nuovo ordinamento professionale; € 42.549,77

 

2) Distribuzione della produttività:

I criteri di distribuzione della produttività, per obiettivi personali e categorie giuridiche del personale, sono quelli allegati al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale sotto la voce "manuale per la valutazione dei contributi personali", (sottoscritta in occasione della contrattazione decentrata integrativa annualità economica anno 2008).

Inoltre, così come prescritto dall'art. 71, comma 5 della legge 133/2008, il quale testualmente recita "Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1° non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa...", si propone a tal fine , la seguente modalità applicativa:
- da 1 a 10 giorni di malattia penalizzazione rispetto alla distribuzione dei fondi per la
contrattazione integrativa pari ali11%;
- da 11 a 30 giorni di malattia penalizzazione rispetto alla distribuzione dei fondi per la
contrattazione integrativa pari al 2%;
- da 31 a 60 giorni di malattia penalizzazione rispetto alla distribuzione dei fondi per la
contrattazione integrativa pari al 3%;
- da 61 a 90 giorni di malattia penalizzazione rispetto alla distribuzione dei fondi per la
contrattazione integrativa pari al 4%;
- da 91 giorni di malattia in poi penalizzazione rispetto alla distribuzione dei fondi per
la contrattazione integrativa pari al 5%;

 

3) Progressione Economica Orizzontale

1. Le graduatorie per l'assegnazione della progressione economica orizzontale sono stabilite anno per anno e gli effetti giuridici ed economici decorrono sempre dal 1° gennaio di ciascun anno, se non stabilito diversamente dalle parti, anche se le procedure
amministrative sono perfezionate successivamente.
2. Per l'anno 2009, le parti stabiliscono di procedere all'assegnazione, della progressione economica orizzontale, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, per un importo complessivo annuo di Euro 2.620,29, dando priorità alle categorie giuridiche più basse.
3. I criteri di valutazione saranno i seguenti:
- per il passaggio dei dipendenti alla posizione B2-B4-C2=>
● 1. esperienza;
● 2. risultati ottenuti;
● 3. impegno e qualità delle prestazioni individuali;
● 4. arricchimento professionale.
- per il passaggio dei dipendenti alla posizione B3-B5-C3=>
● 1. risultati ottenuti;
● 2. impegno e qualità delle prestazioni individuali;
● 3. arricchimento professionale.
- per il passaggio dei dipendenti alla posizione B6-B7-C4 - C5 e tutta la categoria O=>
● 1. risultati ottenuti;
● 2. impegno e qualità delle prestazioni individuali;
● 3. arricchimento professionale.

Le procedure inerenti l'assegnazione dei passaggi economici sono le seguenti:
- per ogni tipologia di passaggio verrà inviato ad ogni dipendente un avviso pubblico nel quale saranno indicati i titoli e le anzianità richieste e/o valutabili, l'eventuale modello di curriculum, la data entro la quale deve essere presentata la domanda e la documentazione necessaria;
- l'esame della documentazione sarà effettuato entro i 20 giorni successivi alla presentazione da una commissione composta da un rappresentante delle R.S.U. ed un rappresentante dell'Amministrazione.
- la pubblicazione delle graduatorie sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio e notifica a tutti i dipendenti;
- ogni dipendente potrà prendere visione di tutta la documentazione relativa alla procedura interessata;
- viene stabilito in 10 giorni il periodo entro cui il dipendente potrà presentare ricorso interno alla suddetta Commissione, prima di attivare le altre procedure di contenzioso. La Commissione avrà 10 giorni di tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e formulare la relativa risposta con le eventuali modifiche o correzioni. Si ribadisce che avverso la valutazione del Responsabile di Servizio si potrà presentare ricorso, previo colloquio, entro 10 giorni, dalla notifica della valutazione, al nucleo di valutazione istituito presso l'Ente, integrato, se richiesto dal dipendente, o da un rappresentante delle 00.SS. o da persona di fiducia nominata dal dipendente stesso; avverso la valutazione del nucleo di valutazione, nei confronti dei Responsabili di Servizio, si potrà ricorrere, con le stesse modalità di cui sopra, ad un nucleo di valutazione esterno all'Ente, previo accordo tra le parti.
- Di tutto quanto sopra dovrà essere inviata informazione alle OOSS ed alla RSU.
Le parti stabiliscono che ai fini della selezione per l'assegnazione delle categorie progressive orizzontali si osservino i seguenti criteri:
a) sia selezionato soltanto personale con almeno due anni di servizio acquisito presso gli Enti Locali, nella posizione economica attuale.

 

 

Sportello unico
socio-sanitario


Presentazione

Comuni


Comuni aderenti al Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino:

Cameri
Cerano
Galliate
Romentino
Sozzago
Trecate